Il Governo approva il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza“. Nel comunicato stampa si legge che << Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze”. Tra le principali novità:
  • si sostituisce il termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di evitare il discredito sociale anche personale che anche storicamente si accompagna alla parola “fallito”;
  • si dà priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale;
  • si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
  • si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
  • si istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
  • si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori >>

A nostro avviso,  nel decreto vi sono altre due importanti novità che andranno ad incidere significativamente sulla vita delle imprese:

1) L’estensione dell’obbligo di nomina del collegio sindacale nelle S.r.l.. In base allo schema del nuovo art. 2477 c.c., saranno tenute alla nomina dell’organo di controllo le società che hanno superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro (attualmente 4,4 milioni)
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro (attualmente 8,8 milioni)
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità (attualmente 50 unità)

2) La procedura di allerta. Gli art. 12 e 13 prevedono che, al ricorrere di precisi “indicatori della crisi”, potranno essere attivate speciali procedure stragiudiziali e conciliative in grado di risolvere la situazione attraverso negoziati, anche con una sola parte dei creditori. A tale scopo, presso le Camere di Commercio è prevista l’istituzione di organismi competenti ad assistere il debitore. Incentivi per gli imprenditori che ricorreranno a questi rimedi extragiudiziali, deterrenti per chi non lo farà.

 


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